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DM 232/2023: A QUATTRO MESI DALLA PIENA ENTRATA IN VIGORE, LE STRUTTURE SANITARIE SI SONO DAVVERO ADEGUATE?

15/07/2026 08:47

Dario Muneratti

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Il 16 marzo 2026 è passato senza troppo rumore. Eppure quella data segnava la fine dei 24 mesi che l’art. 18 del DM 232/2023 - decreto attuativo della

Il 16 marzo 2026 è passato senza troppo rumore. Eppure quella data segnava la fine dei 24 mesi che l’art. 18 del DM 232/2023 - decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco - aveva concesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, per adeguare polizze assicurative, fondi rischi e organizzazione interna ai nuovi requisiti. A distanza di alcuni mesi, la domanda che le Direzioni dovrebbero porsi non è più cosa prevede la norma, ma se l’Azienda l’abbia recepita ed attuata.

Cosa dovevano fare le Strutture entro il 16 marzo 2026

Il decreto, in vigore dal 16 marzo 2024, chiedeva alle strutture, a prescindere da dimensione, natura giuridica o fatturato, di completare tre passaggi fondamentali. Il primo consisteva nell'adeguare le polizze assicurative ai nuovi requisiti minimi di garanzia. Il secondo imponeva di istituire, in caso di auto-ritenzione totale o parziale del rischio, un Fondo Rischi e un Fondo Riserva Sinistri debitamente certificati. Il terzo e ultimo passaggio richiedeva l'attivazione di una Funzione Valutazione Sinistri, identificata nel Comitato Valutazione Sinistri (CVS), con competenze integrate di medicina legale, loss adjusting, risk manager e area giuridico-legale.

Il quadro reale: una compliance a macchia di leopardo

Secondo diversi approfondimenti giuridici pubblicati in coincidenza con la scadenza, molte strutture non hanno ancora provveduto, talvolta nella convinzione, tutta da verificare, che l'obbligo non le riguardi se già coperte da polizza, o che la mancata istituzione del CVS sia priva di conseguenze concrete. Si tratta di una lettura decisamente rischiosa, poiché la norma non lascia margini di discrezionalità sull'obbligo in sé, ma offre flessibilità esclusivamente sulla scelta del modello organizzativo, che può essere interno o in convenzione.

I rischi concreti per chi si trova in stato di non conformità.

Le conseguenze della non conformità non sono ancora scritte in un catalogo sanzionatorio dettagliato, e proprio questa apparente incertezza viene talvolta letta, erroneamente, come assenza di rischio. In realtà gli effetti pratici sono già ben individuabili e ad alto impatto per l'operatività aziendale.

Senza una valutazione tecnica interna dei sinistri la struttura si ritrova con una difesa in giudizio più debole e senza gli elementi necessari per negoziare con la compagnia, determinando un allungamento del contenzioso e un aumento dei costi. Si registra inoltre un elevato rischio di perdere il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato il danno a causa della mancata sorveglianza sui termini di legge.

 

Dal punto di vista della governance, qualora la non conformità produca un danno patrimoniale alla struttura, scatta la responsabilità personale e patrimoniale degli amministratori. Inoltre, per le strutture private accreditate al SSN la non conformità potrebbe determinare la perdita dell’accreditamento. Infine, non vanno sottovalutati i pesanti impatti sulle procedure di autorizzazione e accreditamento istituzionale, oltre a un forte indebolimento del potere contrattuale della struttura nei rapporti con le compagnie assicurative in fase di rinnovo.

Questo scenario si inserisce in un quadro normativo in rapida evoluzione. La nuova definizione di colpa grave introdotta dalla Legge 1/2026, su cui la Corte dei Conti si è già espressamente pronunciata, rappresenta un motivo in più per non trattare la compliance al DM 232/2023 come un semplice adempimento burocratico isolato.

Il paradosso del costo

Il costo dell'adeguamento, qualunque sia il modello organizzativo scelto, resta incomparabilmente più basso del costo della non conformità, una volta che quest'ultima si traduce in un contenzioso aperto, in una mancata rivalsa o nella responsabilità personale dei membri del management.

Cosa fare ora: la roadmap per le Direzioni

Per le strutture sanitarie che non hanno ancora completato il percorso, la priorità non è più capire se adeguarsi, ma quantificare quanto tempo è già passato dalla scadenza e quali esposizioni critiche si sono accumulate nel frattempo. È necessaria una verifica della correttezza della scelta, tra auto-ritenzione e polizza, nonché una corretta costituzione ed appostamento dei Fondi in bilancio. Una verifica immediata dello stato di adeguamento incentrata su polizze, fondi e Comitato Valutazione Sinistri è il primo passo indispensabile per comprendere su quale terreno la struttura si trovi oggi, prima che un sinistro faccia emergere l'inadempimento nel modo peggiore, ovvero direttamente in tribunale.

 

Estratto ed elaborato da SIS - Servizi Integrati per la Sanità 14 luglio 2026

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